Costituzione
Art. 1. È costituita la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE UNIONI DIOCESANE DEGLI ADDETTI AL CULTO/SACRISTI (FIUDAC/S), riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione privata di fedeli.
La FIUDAC/S è formata dalle Unioni diocesane e interdiocesane degli addetti al culto\sacristi, costituite con autonomia rappresentativa e amministrativa e con proprio regolamento conforme al presente statuto.
Sede
Art. 2. La FIUDAC/S ha sede legale in Bergamo.
Scopi della FIUDAC/S
Art. 3. La FIUDAC/S, escluso ogni scopo di lucro, si propone i seguenti fini :
a) promuovere la formazione delle Unioni diocesane e interdiocesane degli addetti al culto\sacristi;
b) favorire e coordinare le attività delle Unioni diocesane e interdiocesane, mediante la collaborazione con i responsabili;
c) incoraggiare e organizzare interventi di carattere formativo e di promozione ecclesiale per i soci;
d) mantenere i contatti con l’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, per la trattazione degli aspetti concernenti il compito pastorale degli addetti al culto.
Unioni Diocesane degli Addetti al Culto/Sacristi (FIUDAC/S)
Art. 4. L’Unione diocesana degli addetti al Culto/Sacristi (UDAC/S) è una libera associazione dei sacristi di una Diocesi, costituita con l’approvazione dell’Ordinario del luogo. Laddove non sia possibile costituire l’Unione diocesana, si può erigere secondo le medesime modalità e con i medesimi diritti e doveri un’Unione interdiocesana, che deve essere approvata dai rispettivi Ordinari del luogo.
Scopo e attività delle Unioni Diocesane
Art. 5. Le UDAC/S perseguono lo scopo di:
a) associare le persone che prestano servizio nelle chiese di una diocesi;
b) promuovere la dignità e la stima del loro ruolo ecclesiale;
c) incentivare la loro formazione spirituale, liturgica e professionale, realizzando iniziative coerenti con tali finalità.
d) collaborare con le altre associazioni ecclesiali alla realizzazione dei programmi pastorali della diocesi;
e) mantenere i contatti con l’Ufficio liturgico diocesano per quanto di loro competenza.
Condizioni di aggregazione alla Federazione
Art. 6. Per far parte della Federazione, le UDAC/S devono :
a) essere costituite a livello diocesano o interdiosesano, con un regolamento approvato dall’Ordinario del luogo e conforme alla statuto nazionale;
b) disporre di almeno cinque soci effettivi, regolarmente iscritti ;
c) dotarsi di una Giunta e di un Presidente, eletti in base alle norme statutarie;
d) avere un Consulente ecclesiastico, confermato dall’Ordinario del luogo;
e) fare domanda di adesione alla FIUDAC/S, documentando il consenso dell’Ordinario del luogo;
f) inviare annualmente l’elenco dei soci, unitamente alla quota associativa stabilita dalla Giunta nazionale ;
g) accettare le norme sancite dal presente statuto.
Diritti delle Unioni Diocesane in rapporto alla Federazione
Art. 7. Alle UDAC/S regolarmente federate spetta il diritto di:
a) essere rappresentate dal loro Presidente, o da un suo delegato, alle sedute del Consiglio nazionale;
b) partecipare con diritto di voto, mediante propri delegati regolarmente eletti, all’Assemblea nazionale;
c) ricevere dalla FIUDAC/S le tessere annuali dei rispettivi soci, la rivista periodica e ogni altro sussidio utile all’attività associativa.
Soci della Federazione
Art. 8. Sono soci della FIUDAC/S tutti coloro che annualmente rinnovano la propria iscrizione, versando la quota associativa mediante la rispettiva UDAC\S oppure direttamente, ove non esista l’Unione. I soci possono essere:
a) soci ordinari: quanti svolgono effettivamente le mansioni di sacrista o di collaboratore, anche volontario;
b) soci emeriti: quando hanno svolto in passato dette mansioni;
c) soci sostenitori: quanti appoggiano in vario modo la Federazione.
Organi e cariche della Federazione
Art. 9. La struttura organica delle cariche della FIUDAC/S è costituita da :
a) l’Assemblea nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) la Giunta nazionale;
d) il Presidente e il Vicepresidente nazionale;
e) l’Ufficio di Segreteria costituito dal Segretario nazionale e dal Tesoriere;
f) il Collegio dei probiviri e dei Revisori dei conti;
g) il Rappresentante della Commissione giovani;
h) il Consulente ecclesiastico nazionale.
Assemblea nazionale
Art. 10. L’assemblea nazionale è formata dai Presidenti diocesani o interdiocesani, dai delegati delle UDAC/S, dal Presidente e dalla Giunta nazionale. I delegati sono eletti in ragione di uno ogni venticinque soci o frazione di almeno tredici. Tutti i partecipanti eletti hanno diritto al voto.
L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente ogni cinque anni. La convocazione deve essere notificata agli aventi diritto almeno un mese prima della data fissata.
Compiti dell’Assemblea nazionale
Art. 11. Compete all’Assemblea nazionale:
a) eleggere il Presidente nazionale;
b) eleggere la Giunta nazionale, composta da otto membri. Sono eleggibili i Presidenti diocesani o interdiocesani e tutti gli iscritti alla Federazione, che siano stati preventivamente presentati all’Assemblea;
c) eleggere i tre Provibiri e i tre Revisori dei conti;
d) discutere e deliberare su tutte le questioni proposte all’ordine del giorno dalla Giunta nazionale e su altri temi presentati almeno da tre Presidenti e/o delegati delle UDAC/S;
e) esaminare e decidere le modifiche dello statuto, che dovranno essere approvate dalla Conferenza Episcopale Italiana;
f) deliberare l’eventuale scioglimento della Federazione. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
Consiglio Nazionale
Art. 12. Il Consiglio nazionale è costituito dai Presidenti diocesani o interdiocesani, dal Presidente nazionale e dalla Giunta nazionale. Fanno parte del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, il Consulente ecclesiastico nazionale, i Consulenti ecclesiastici diocesani e il Rappresentante della Commisioni giovani. Possono partecipare alle riunioni, se invitati dal Presidente nazionale, eventuali esperti scelti ai sensi dell’art.13. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente normalmente una volta l’anno; può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più dei membri con diritto di voto.
Scopo del Consiglio nazionale è di discutere e deliberare sugli aspetti organizzativi, disciplinari, formativi e gestionali della Federazione.
Giunta nazionale
Art. 13. La Giunta nazionale è composta dal Presidente nazionale e da otto membri. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Consulente ecclesiastico nazionale e il Rappresentante della Commissioni giovani.
La Giunta si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e, comunque, non meno di due volte all’anno, e quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti. Dopo tre assenze ingiustificate un membro è considerato decaduto dall’incarico. La decadenza è notificata mediante comunicazione scritta da parte del Presidente nazionale ed è ratificata nella riunione successiva. Spetta alla Giunta:
a) eleggere fra i soci della Federazione il Segretario nazionale e il Tesoriere;
b) formulare la terna dei nominativi di sacerdoti da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana per la scelta del Consulente ecclesiastico nazionale;
c) designare, su proposta del Presidente nazionale e sentito il parere del Consiglio nazionale, eventuali esperti che possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni degli organi associativi;
d) discutere e deliberare sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
e) preparare l’ordine del giorno dell’Assemblea e del Consiglio nazionale;
f) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
g) proporre le modifiche allo statuto,
Presidente Nazionale e Vicepresidente
Art. 14. Il Presidente nazionale è il legale rappresentante della Federazione. E’ autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e, con l’approvazione della Giunta, può delegare a operare su essi i componenti della stessa. Cura e mantiene, insieme al Consulente ecclesiastico nazionale, i rapporti con l’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. Cura altresì i rapporti con la Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia.
Il Vicepresidente nazionale viene scelto dal Presidente fra i membri della Giunta. Egli sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in caso di assenza o di impedimento.
Segretario, Tesoriere. Probiviri e Revisori
Art. 15. Spetta al Segretario nazionale mandare a esecuzione i deliberati degli organismi direttivi della Federazione.
Il Tesoriere tiene la registrazione dei conti e cura l’amministrazione della Federazione.
Spetta al Collegio dei Probiviri decidere l’eventuale espulsione di un socio per indegnità o gravi comportamenti contrari allo statuto. Spetta al Collegio dei Revisori dei conti verificare la correttezza contabile dei bilanci e preparare una relazione sullo stato economico della Federazione per l’Assemblea e il Consiglio nazionale. Le cariche di Provibiro e di Revisore dei conti sono incompatibili con ogni altro incarico all’interno della Federazione.
Commissione giovani
Art. 16. La Commissione giovani è composta da un rappresentante designato da ogni Unione diocesana fra i soci più giovani per promuovere particolari iniziative di formazione e approfondimento sul ruolo dell’addetto al culto. Un membro della Commissione, scelto dal Presidente nazionale, partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e della Giunta.
Consulente Ecclesiastico Nazionale
Art. 17. Spetta al Consulente ecclesiastico nazionale promuovere e coordinare l’attività dei Consulenti ecclesiastici diocesani o interdiocesani e curare, di concerto con il Presidente nazionale, i rapporti con l’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana.
Durata e successione delle cariche
Art. 18. Tutte le cariche associative hanno durata quinquennale. Non è consentito ricoprire lo stesso ruolo per più di due mandati consecutivi.
Qualora uno dei componenti eletti dovesse essere sostituito, gli subentra il primo dei non eletti. Al Presidente nazionale succede il Vicepresidente, sino alla fine del mandato.
Patrimonio e finanziamento
Art. 19. La Federazione provvede allo svolgimento e allo sviluppo delle proprie attività con:
a) quote associative;
b) oblazioni volontarie da parte di associati, amici e simpatizzanti;
c) altri contributi, compresi eventuali legati testamentari;
La Federazione, inoltre, ha facoltà di compiere ogni altra operazione patrimoniale e finanziaria consentita dalle vigenti leggi.
Scioglimento
Art. 20. In caso di scioglimento della Federazione, l’Assemblea nazionale determina le modalità della liquidazione del patrimonio e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. In ogni caso il patrimonio sociale non può essere diviso tra i soci né sottratto ai suoi scopi originari, ma deve essere devoluto a enti che perseguono fini analoghi a quelli della Federazione.
Norma FinaleArt. 21. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni canoniche e civili.
Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata dalla Confederazione Episcopale Italiana.